Statuto
Lo Statuto
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE LIBERA UNIVERSITA’ DI QIGONG FIMI METODO MAESTRO LI XIAO MING”, in breve: “FONDAZIONE QIGONG LI XIAO MING”
Art. 2 – Sede
La Fondazione ha sede in Genova, piazza Giovanni Martinez n. 7/1. Con le modalità previste dalla legge, l’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
Art. 3 – Durata
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
TITOLO II – SCOPI ED ATTIVITA’
Art. 4 – Finalità
La Fondazione persegue le seguenti finalità: promozione, a livello nazionale ed internazionale, dell’attività di divulgazione, insegnamento, conservazione, pratica, ricerca, studio e approfondimento scientifico del Qigong (quale disciplina culturale, filosofica e di benessere psicofisico) secondo il metodo e gli insegnamenti del Maestro Professore Li Xiao Ming, nonchè la preservazione integrale del patrimonio culturale del suddetto maestro (consista esso in lezioni audio od audio-video registrate e/od on-line, appunti, libri, disegni) che costituisce testimonianza di decenni del suo lavoro e di cui la Fondazione è custode.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolge attività sanitarie nè sostitutive dell’attività medica.
Art. 5 – Attività
Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione può svolgere attività culturali, organizzare corsi di formazione e di pratica applicata (anche in ambienti socio-sanitari), eventi, conferenze, incontri, seminari, svolgere attività editoriale, nonchè svolgere attività di divulgazione e sensibilizzazione in materia di cultura orientale, benessere psico-fisico e pratiche salutistiche (non assimilabili a prestazioni mediche); il tutto senza interferire con le attività che richiedono autorizzazione e/o riconoscimento da parte del MUR.
La Fondazione può altresì promuovere, realizzare e partecipare ad iniziative e progetti, anche in collaborazione, convenzione o partenariato con enti pubblici, enti privati, istituzioni, associazioni e fondazioni, italiani o stranieri, che perseguono analoghe finalità culturali, scientifiche e formative, compresa la partecipazione a reti o programmi condivisi nell’ambito delle proprie finalità statutarie.
TITOLO III – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 6 – Organi
Gli organi della Fondazione sono:
- a) Il Presidente Onorario;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Vicepresidente;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere
g) L’Organo di Controllo
h) Il Collegio degli Allievi del Maestro Li Xiao Ming.
Art. 7 – PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario della Fondazione è il Maestro Professor Li Xiao Ming, ispiratore del Metodo del Qigong oggetto dell’attività istituzionale della Fondazione. La carica di Presidente Onorario ha carattere onorifico e vitalizio, e non comporta poteri rappresentativi o gestionali in senso proprio.
In considerazione del ruolo fondativo, spirituale e culturale svolto dal Maestro Professor Li Xiao Ming, egli esercita una funzione di supervisione e vigilanza culturali sull’operato della Fondazione (ossia sul corretto utilizzo ed insegnamento del Metodo) e può esprimere pareri e raccomandazioni scritte o verbali in merito alla coerenza dell’attività della Fondazione con i valori ispiratori che hanno natura meramente consultiva.
Può essere invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile della gestione e amministrazione della Fondazione secondo le finalità statutarie.
Esso è composto da un minimo di sei ad un massimo di venticinque membri, anche diversi dai Fondatori, nominati secondo quanto previsto dal presente statuto.
Sono esclusi dal computo i titolari delle cariche di Tesoriere e Segretario qualora scelti tra soggetti esterni alla Fondazione, salvo che siano espressamente nominati consiglieri.
I primi componenti sono nominati dai fondatori nell’atto costitutivo.
I successivi sono nominati dal Consiglio stesso con delibera adottata a maggioranza dei componenti in carica.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Svolgono la carica a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.
Il Consiglio può sostituire singolarmente i membri dimissionari o decaduti senza che ciò comporti la decadenza dell’intero Consiglio. - Il Consiglio è convocato dal Presidente:
- almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
- La convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno otto giorni a mezzo lettera, PEC o altro strumento idoneo a garantire prova dell’avvenuta ricezione, con indicazione dell’ordine del giorno, data, orario e luogo della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le riunioni possono tenersi anche in modalità telematica o mista, purché siano garantiti l’identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione in tempo reale e la regolare verbalizzazione.
- Le deliberazioni sono trascritte in apposito libro dei verbali, sottoscritte dal Presidente e dal segretario verbalizzante, anche se non membro del Consiglio.
- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
- approva i bilanci preventivo e consuntivo e i programmi annuali di attività;
- nomina al proprio interno il Presidente e, se previsto, un Vicepresidente;
- delibera su modifiche statutarie, salvo quelle riservate ad altri organi o alla legge;
- adotta eventuali regolamenti interni;
- delibera sull’acquisizione e alienazione di beni immobili o mobili registrati;
- delibera sull’accettazione di eredità, donazioni, lasciti;
- nomina e revoca l’organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, ove previsti;
- assume e licenzia il personale della Fondazione;
- delibera su ogni altra questione non espressamente riservata ad altri organi.
Art. 9 – IL SEGRETARIO
Il Segretario:
- redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura la tenuta dei registri e degli archivi della Fondazione;
- collabora con il Presidente per l’organizzazione e l’attuazione delle attività;
- svolge ogni altra funzione eventualmente attribuitagli dal Consiglio;
- può essere tecnico qualificato esterno. In tal caso non farà parte del Consiglio, se non espressamente nominato come Consigliere.
Art. 10 – IL TESORIERE
Il Tesoriere:
- cura la gestione finanziaria della Fondazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- sovrintende alla tenuta della contabilità e dei documenti fiscali;
- vigila sulla corretta destinazione delle risorse patrimoniali;
- può essere tecnico qualificato esterno. In tal caso non farà parte del Consiglio, se non espressamente nominato come Consigliere.
Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO
Qualora ricorrano i presupposti di legge, oppure qualora il C.d.A. lo ritenga opportuno, la Fondazione può dotarsi di un Organo di Controllo, anche monocratico, nominato dal Consiglio stesso.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contributivo della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti qualora non sia stata nominato un revisore legale distinto.
I componenti dell’Organo di Controllo, ove collegiale, o il Sindaco Unico, ove monocratico, devono essere scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla legge. Almeno uno di essi, o il Sindaco Unico, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.
I componenti, ove si tratti di organo collegiale, devono essere in numero di tre effettivi e due supplenti.
L’Organo di Controllo, ove nominato, può partecipare alle riunioni del C.d.A. senza diritto di voto.
Art. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
a) Il Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende all’attuazione delle delibere consiliari, cura il buon funzionamento della Fondazione e vigila sul rispetto dello statuto.
In caso di necessità o urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, che devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile.
b) Il Vicepresidente
Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un Vicepresidente, scelto tra i suoi componenti, che coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente che ne esercita i poteri con pienezza di rappresentanza e responsabilità.
Il Vicepresidente può essere delegato dal Presidente a svolgere specifiche attività, anche in via continuativa, nei limiti e secondo le modalità indicate nella delibera di delega.
Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per l’intero mandato del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.
Art. 13 – IL COLLEGIO DEGLI ALLIEVI DEL MAESTRO PROFESSOR LI XIAO MING
Finalità e composizione
Il Collegio degli Allievi del Maestro Professor Li Xiao Ming è costituito dagli ex associati dell’associazione originaria e da tutte le persone (fisiche o giuridiche) che condividono le finalità della Fondazione e ne sostengono le attività culturali e formative, attraverso l’attiva collaborazione a tutte le attività ed iniziative della Fondazione.
Il Collegio ha funzione consultiva, propositiva e di raccordo e collaborazione con la comunità culturale.
Non ha poteri gestionali né deliberativi.
Esso può essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione in merito a progetti, attività, orientamenti strategici ed iniziative coerenti con la missione della Fondazione.
Anche i singoli componenti del Collegio potranno essere ascoltati, individualmente, dal Consiglio di Amministrazione, su semplice richiesta.
Art. 14 – L’ammissione al Collegio non attribuisce alcun diritto gestionale o decisionale nella Fondazione, né diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione o ad altri organi statutari.
La Fondazione può rilasciare tessere nominative agli Allievi del Maestro, ossia a coloro che, con contributi o partecipazione, sostengono le attività istituzionali.
Le tessere hanno valore meramente simbolico e possono consentire l’accesso ad iniziative, eventi e servizi organizzati dalla Fondazione.
Il rilascio della tessera non attribuisce la qualità di socio nè diritti di partecipazione alla governance della Fondazione.
TITOLO IV – PATRIMONIO E RISORSE
Art. 15 – Patrimonio
Il patrimonio iniziale è costituito dall’intero patrimonio netto dell’Associazione F.I.M.I. alla data della trasformazione, destinato a FONDO DI DOTAZIONE INDISPONIBILE, pari ad euro 73.790,72 (settantatremila settecentonovanta virgola settantadue).
Esso può incrementarsi con donazioni, lasciti, contributi pubblici o privati.
Le risorse per l’attività istituzionale provengono da:
- redditi del patrimonio;
- contributi pubblici e privati;
- attività accessorie e strumentali.
Art. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 – MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche allo statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata di almeno due terzi e sono efficaci previa approvazione dell’Autorità competente.
Art. 18 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre fondazioni con finalità analoghe o a enti pubblici con finalità di interesse sociale, sentita l’Autorità competente.