Statuto

Lo Statuto

TITOLO I – IDENTITÀ ASSOCIATIVA E FINALITÀ
Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l’associazione culturale denominata
“Federazione Italiana Medicine Integrate” in breve “F.I.M.I.” con sede in Via d’Azeglio 58, 40123 Bologna BO.
La sua durata è illimitata.
L’associazione può aderire ad Enti di promozione sociale e ad Enti di promozione sportiva, con delibera del
Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare il relativo ordinamento, ivi espressamente compresi Statuti e
Regolamenti.
Articolo 2 – Scopo
La F.I.M.I. promuove a livello nazionale e internazionale attività di divulgazione, insegnamento, pratica, ricerca
e studio del Qigong, antica disciplina motoria, psicofisica medica-salutistica cinese e della medicina
tradizionale cinese secondo gli insegnamenti del Professor Li Xiao Ming e del Professor Thomas Wu Tao
Ling.
L’associazione non persegue fini di lucro e si propone di collaborare con altre organizzazioni ed istituzioni
nazionali ed internazionali per il raggiungimento dei fini statutari.
Articolo 3 – Attività
Sono campi prioritari di iniziativa dell’Associazione:
a) la promozione della pratica della disciplina del Qigong Terapeutico – Salutistico;
b) la diffusione delle metodologie dell’insegnamento del Qigong Terapeutico – Salutistico con particolare
riferimento alle metodologie del Professor Li Xiao Ming.
e) l’organizzazione di eventi legati alla pratica del Qigong;
d) la gestione di impianti per la pratica sportiva;
e) la ricerca scientifica nell’ambito dell’integrazione della medicina occidentale e cinese con particolare
riferimento all’utilizzo della pratica del Qigong Terapeutico – Salutistico in detto contesto;
f) l’organizzazione di convegni e seminari sui temi di interesse dell’associazione;
g) la realizzazione di prodotti editoriali sulle tematiche di interesse dell’associazione;
h) l’organizzazione per i propri soci di visite guidate e viaggi finalizzati alla promozione delle attività
istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di turismo;
i) la promozione delle attività delle associazioni affiliate,
j) il coinvolgimento nella programmazione territoriale delle politiche sociali e sanitarie relative, in
particolare, ai problemi della salute e della pratica motoria.
Articolo 4 – Marchio e denominazione
Il marchio e la denominazione “Federazione Italiana Medicine Integrate” sono di esclusiva titolarità della
F.I.M.I.: potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle associazioni affiliate regolarmente
autorizzate, secondo quanto previsto da apposito Regolamento che disciplina la concessione e la revoca del
marchio.
TITOLO II – IL SOCIO
Articolo 5 – Ammissione dei soci
Sono soci della F.I.M.I. quanti aderiscono alle finalità istituzionali del sodalizio, condividendo principi e finalità
espresse nel presente statuto.
Articolo 6 – Categorie di soci
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
1) soci collettivi: associazioni, enti, società senza scopo di lucro che perseguono finalità analoghe a quelle
perseguite dalla F.I.M.I.;
2) soci collettivi aderenti: associazioni, enti, società senza scopo di lucro che presentano al loro interno una
sezione di attività analoghe a quelle perseguite dalla F.I.M.I.;
3) soci praticanti: soci persone fisiche iscritte alle associazioni aderenti alla F.I.M.I..
Le domande di ammissione a socio presentate da associazioni, istituzioni, enti, società dovranno essere
corredate dallo statuto associativo e dalla delibera, del proprio organo competente, di adesione alla F.I.M.I.
sottoscritta dal rappresentante legale. Dette organizzazioni s’impegnano a promuovere le finalità di cui
all’art. 2 nell’ambito di specifici progetti di collaborazione definiti congiuntamente con la FIMI e mantenendo la
propria indipendenza.
La tutela, salvaguardia e valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono elemento fondante della
F.I.M.I.. In questo senso, l’Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la
tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, riconoscendo pari dignità ed autonomia
economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni affiliate regolarmente costituite su scala regionale e
locale in pieno spirito federale nonché nell’attività di supporto delle iniziative promosse dalle associazioni,
singolarmente o in gruppo, quali, a titolo esemplificativo, la progettazione di corsi, seminari, convegni.
I soci collettivi aderenti provvedono a tesserare esclusivamente i propri soci persone fisiche che praticano la
disciplina del Qigong.
I soci collettivi ed i soci collettivi aderenti che assumono la qualifica di “Scuola di Qigong Terapeutico –
Salutistico” s’impegnano a promuovere attività di insegnamento, pratica, studio, ricerca e divulgazione di
Qigong e Medicina Tradizionale Cinese nell’ambito di un Programma comune che definisce i contenuti didattici
della scuola e nel rispetto di un Regolamento comune che definisce i requisiti e il funzionamento della Scuola.
I soci praticanti diventano soci F.I.M.I. acquisendo la qualifica di socio dei “soci collettivi” affiliati alla F.I.M.I. o
acquisendo la qualifica di socio dei “soci collettivi aderenti” affiliati alla F.I.M.I. se praticante l’attività del Qigong.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso la F.I.M.I. nonché nel corso del rapporto
associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere
comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni
richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci
I soci collettivi partecipano alle assemblee a mezzo dei propri rappresentati legali e dei delegati eletti nella
misura di un delegato ogni quindici soci.
I soci collettivi aderenti partecipano alle assemblee a mezzo dei propri rappresentati legali e dei delegati eletti
nella misura di un delegato ogni quindici soci tesserati FIMI.
Tutti i soci maggiorenni membri dell’Assemblea hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i
soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in
forma volontaria e gratuita dai propri associati.
L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di
solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente
Statuto e dei Regolamenti.
I soci collettivi ed i soci collettivi aderenti che si qualificano anche come “scuole” si impegnano ad inviare una
relazione annuale delle attività realizzate entro il 31 luglio di ogni anno al Consiglio Direttivo.
Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio.
Il socio collettivo ed il socio collettivo aderente perde la qualifica di socio in caso di recesso, formalizzato
mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, ovvero nel caso di esclusione conseguente al
verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) morosità protrattasi per sei mesi dal temine di versamento richiesto;
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa;
c) violazione del Regolamento che stabilisce i requisiti e le modalità di funzionamento delle associazioni che
si definiscono “Scuola di Qigong Terapeutico – Salutistico”. In questo caso il Consiglio Direttivo può
adottare come sanzione l’ammonizione ovvero il provvedimento di espulsione in ragione della gravità del
comportamento, commissivo od omissivo dell’associazione;
d) violazione del Regolamento che disciplina la concessione del marchio;
e) utilizzo illecito degli attestati conseguiti presso e per mezzo dell’Associazione, finalizzato all’esercizio
abusivo di pratiche mediche e terapeutiche regolate dalla legge italiana;
f) utilizzo illecito del nome Li Xiao Ming;
g) scioglimento dell’associazione, dell’ente o società.
Il socio praticante perde automaticamente la qualifica di socio F.I.M.I. nei casi di recesso ovvero di esclusione
dall’ente collettivo (socio collettivo e socio collettivo aderente) affiliato alla F.I.M.I., fatta salva la possibilità di
adire il Collegio dei Garanti nel caso di esclusione dal sodalizio.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del
provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice, ad eccezione dell’ipotesi di
cui alla lettera a).
Il socio interessato dal provvedimento può impugnare la delibera sanzionatoria entro 30 giorni dal suo
ricevimento avanti il Collegio dei Garanti. Il Collegio delibera entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso:
fino a tale data il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
I soci receduti e/o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul
patrimonio dell’associazione.
TITOLO III – L’ORGANIZZAZIONE
Capo I- L’articolazione
Articolo 10 – I livelli dell’associazione
La F.I.M.I. organizza le proprie attività sui seguenti livelli:
1) nazionale,
2) territoriale.
Articolo 11 – L’attività territoriale
Le associazioni affiliate alla F.I.M.I. possono deliberare, in accordo con la FIMI, di diventare anche sedi
territoriali della F.I.M.I. (sede regionale, provinciale e/o comunale).
Qualora più associazioni affiliate F.I.M.I. operino nel medesimo Comune, le stesse possono deliberare di
costituire un Comitato per coordinare ed organizzare le attività F.I.M.I.
Articolo 12 – Gli organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei sindaci revisori dei conti (ove nominato),
4. Il Collegio dei Garanti (ove nominato).
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ed hanno una durata di due anni.
Articolo 13 – L’Assemblea
L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione. Esso è composto dai rappresentati legali dei soci collettivi e
dei soci collettivi aderenti, dai delegati eletti dai soci collettivi nella misura di un delegato ogni quindici soci, dai
delegati eletti dai soci collettivi aderenti nella misura di un delegato ogni quindici soci tesserati FIMI.
I delegati hanno mandato di durata pan a due anni.
In caso di assenza di uno o più delegati si farà ricorso ai delegati supplenti. I delegati possono farsi a loro volta
rappresentare da altro delegato. Ogni delegato non può detenere più di tre deleghe. L’Assemblea è convocata
dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante:
1. avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma ai delegati, almeno 20 giorni
prima di quello fissato per l’adunanza;
2. avviso pubblicato sul sito web dell’associazione almeno 20 giorni prima;
3. avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima recante l’ordine del giorno dei lavori e la
sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei componenti l’Assemblea.
L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione. Può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
È straordinaria la convocazione che abbia ad oggetto la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento
della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea convocata in forma ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente
la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla
prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta alla competenza dell’Assemblea in convocazione ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1. elezione dei componenti il Consiglio Direttivo con l’attribuzione della carica di Presidente,
Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
2. nomina dei componenti il Collegio dei Garanti;
3. nomina, eventuale, dei componenti il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
4. approvazione dei Regolamenti ivi incluso il Regolamento relativo alla formazione dei Trainer;
5. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
6. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dai
Consiglio Direttivo;
7. determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione;
8. deliberazione sui ricorsi avverso le delibere del Collegio dei Garanti, quale ultima istanza di giustizia
endoassociativa;
9. approvazione del programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea in composizione ordinaria vengono prese a maggioranza dei presentì e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne nei casi in cui si ritenga opportuno l’uso del
voto segreto. Ogni partecipante all’assemblea ha diritto di esprimere un solo voto e non può presentare più
di tre deleghe.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario
o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e
dall’estensore e viene custodito nel registro verbali, conservato a cura del Segretario nella sede
dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia.
Spetta alla competenza dell’Assemblea in convocazione straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione
deliberata maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei
componenti l’Assemblea aventi diritto di voto.
Hanno diritto di votare tutti i soci membri dell’Assemblea. Hanno diritto all’elettorato passivo tutti i soci.
Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da 5 a 15 membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da
un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo :
1. compie tutti gli atta di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto dei vincoli deliberati
dall’Assemblea;
2. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
3. redige e presenta all’Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio
preventivo;
4. delibera in merito all’ammissione di soci collettivi e dei soci collettivi aderenti;
5. delibera i provvedimenti di esclusione dei soci;
6. delibera in ordine ai provvedimenti di sospensione di utilizzo del marchio e della denominazione
“Federazione italiana Medicine Integrate – Scuola di Qigong Terapeutico – Salutistico” ;
7. cura la tenuta dell’albo degli “Istruttori” e dei “Trainer” (allenatori) di Qigong.
Le riunioni dei Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 15 – Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno un Consiglio di Presidenza cui delegare proprie competenze
ad eccezione delle delibere riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Articolo 16 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo, li presiede e presenta annualmente il programma dell’Associazione.
Articolo 17 – Il Segretario
Il Segretario coordina l’attività dell’associazione fornendo il necessario supporto organizzativo atto a garantire lo
svolgimento delle attività. Il Segretario comunica semestralmente al Consiglio Direttivo le attività svolte per
iscritto.
Articolo 18 – Il Tesoriere.
Il Tesoriere gestisce l’amministrazione delle risorse economiche dell’associazione in conformità alle buone
regole di contabilità ed economicità. Il Tesoriere rende conto trimestralmente al Consiglio Direttivo, tramite
comunicazione scritta. L’incarico di Tesoriere può essere cumulato a quello di Vicepresidente o di Segretario.
Articolo 19 – Il Collegio dei sindaci revisori dei conti.
Il Collegio dei sindaci revisori dei conti, laddove costituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti
ed elegge al proprio interno un presidente. In caso di assenza o impedimento di un componente subentra il
supplente più anziano di età. Qualora siano esauriti i supplenti, il Consiglio provvedere alla nomina del
membro effettivo mancante.
Il Collegio dei revisori contabili ha il compito di:
1. controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
2. verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture della
F.I.M.I.;
3. presentare annualmente al Consiglio Direttivo una relazione di accompagnamento al bilancio
consuntivo.
I componenti del Collegio dei sindaci revisori dei conti sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del
Consiglio Direttivo.
Articolo 20 – Il Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri effettivi e tre supplenti; i
componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in
campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi
direttivi. Essi eleggono al loro interno un Presidente.
In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano di età.
li Collegio dei Garanti è organo di garanzia con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme
statutarie e regolamentari dell’associazione.
Il Collegio dei Garanti decide su controversie insorte tra i soci e tra i soci e l’associazione, sentite le parti ed
esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.
L’iniziativa del Collegio Nazionale dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per
propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla
richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono
immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello all’Assemblea dei soci.
Articolo 21 – Il Presidente Onorario.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario dell’Associazione, scegliendolo tra personalità di
alto valore scientifico in campo medico e di specchiata professionalità ed umanità. Il Presidente Onorario
collabora alla elaborazione scientifica dell’associazione e può rappresentare l’associazione in accordo con il
Presidente il quale detiene in esclusiva la rappresentanza legale dell’associazione.
Capo II – Patrimonio e risorse finanziarie Articolo 22-1 mezzi finanziari
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo ratificata
dall’assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei
soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi Stato e
delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno dì specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e dì organismi
internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli
associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di
imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Articolo 23 – Rendiconto economico finanziario
L’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo , viene depositato presso la
sede dell’associazione almeno 30 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni socio.
L’Assemblea di approvazione dei rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non
oltre sei mesi.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente
previste.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea Straordinaria dei soci e
sarà valido solo se approvato con voto favorevole da almeno i 3/4 dei soci aventi diritto. In caso di
scioglimento, i beni di proprietà, saldate tutte le pendenze, saranno destinati ad altre Associazioni che
perseguano finalità negli ambiti di interesse dell’associazione e comunque per finalità di utilità generale,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.